Lo statuto
- Art. 1 – COSTITUZIONE
- Art. 2 – SCOPI
- Art. 3 – ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
- Art. 4 – FONDO DI DOTAZIONE
- Art. 5 – FONDI DI GESTIONE
- Art. 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO
- Art. 7 – PARTECIPANTI ADERENTI (O ADERENTI)
- Art. 8 – PARTECIPANTI SOSTENITORI (O SOSTENITORI)
- Art. 9 – FONDATORI
- Art. 10 – ORGANI DELLA FONDAZIONE
- Art. 11 – CONSIGLIO DEI FONDATORI
- Art. 12 – CONVOCAZIONE E QUORUM
- Art. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 14 – CONVOCAZIONE E QUORUM
- Art. 15 – PRESIDENTE
- Art. 16 – SEGRETARIO GENERALE
- Art. 17 – COMITATO SCIENTIFICO
- Art. 18 – COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO
- Art. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Art. 20 – ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
- Art. 21 – CLAUSOLA ARBITRALE
- Art. 22 – SCIOGLIMENTO
- Art. 23 – CLAUSOLA DI RINVIO
E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE NUOVA ITALIA".
La sede della Fondazione é in Roma. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico di Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del codice civile.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Essa ha lo scopo principale di valorizzare e diffondere presso il più vasto pubblico la cultura popolare, comunitaria, tradizionale e nazionale, i valori della civiltà italiana, mediterranea ed europea e le forme espressive di ogni genere di identità comunitaria affermando gli ideali della solidarietà, della partecipazione e della sussidiarietà.
A tal fine la Fondazione istituirà: – un Centro Studi, organizzato in settori o gruppi di lavoro divisi per aree tematiche, che costituisca una biblioteca e un archivio e promuova e organizzi convegni, corsi, seminari, borse di studio e ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali; – un Centro Interventi Sociali. La Fondazione si propone altresì la creazione di una rete di associazioni che perseguono le medesime finalità di cui al comma 2 del presente articolo, assicurandone un efficace coordinamento.
Art. 3 ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:
a. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi e della comunicazione in genere;
b. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
c. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
d. stipulare concessioni per l'affidamento in gestione di parti delle attività;
e. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi di cui all'art. 2; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
f. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
g. assumere ogni altra iniziativa ritenuta comunque utile al perseguimento degli scopi istitutori.
II patrimonio della Fondazione é formato dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione. Il fondo di dotazione é costituito: – dai conferimenti in denaro effettuati, all'atto della costituzione, dai fondatori e dagli altri partecipanti; – dagli ulteriori conferimenti di denaro, di beni (mobili ed immobili), o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi (diversi dai contributi e dalle quote associative di cui al seguente articolo 5) effettuati volontariamente dai fondatori e dagli altri partecipanti; – dai contribuiti e dalle elargizioni in denaro o in natura, fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione; – dalla quota dell'avanzo di gestione eventualmente e straordinariamente destinata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incrementare il fondo di dotazione.
II fondo di gestione é formato, su delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante destinazione dell'avanzo di gestione.
Concorrono alla formazione dell'avanzo di gestione: – le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio della fondazione; – le donazioni e le disposizioni testamentarie, non espressamente destinate al fondo di dotazione; – i contributi dello Stato, degli Enti territoriali e di altri Enti pubblici, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione; – i contributi e le quote associative dei fondatori, degli aderenti e dei sostenitori, determinati dal Consiglio dei Fondatori ai sensi dell'art. 11 del presente statuto; – i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
L'eventuale avanzo di gestione della fondazione dovrà essere impiegato esclusivamente per il funzionamento della fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.
L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui é stato approvato, deve essere depositata nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
Art. 7 PARTECIPANTI ADERENTI (O ADERENTI)
Possono ottenere la qualifica di "aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio dei fondatori.
La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo é stato regolarmente versato.
Art. 8 PARTECIPANTI SOSTENITORI (O SOSTENITORI)
Possono ottenere la qualifica di "partecipanti sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio dei fondatori, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali.
Sono fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione della fondazione o della successiva cooptazione i signori: Antonio Aiello, Francesco Biava, Antonio Buonfiglio, Cristiano Carocci, Giacomo Ciriello, Felice Costini, Francesco Dello Russo, Aldo Di Biagio, Claudio Ferrazza, Marco Galdi, Leonardo Grispini, Angelo Mellone, Adolfo Morganti, Fabrizio Mottironi, Veronica Navarra, Luigi Pamphili, Franco Panzironi, Daniele Massimo Petrucci, Isabella Rauti, Ferdinando Romano, Massimo Rossi, Manuela Savini, Alberto Valli. Possono, inoltre, divenire fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio dei fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscano al fondo di dotazione od anche al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio dei fondatori ai sensi dell'art. 11, 4° comma, lettera b, del presente statuto. I Fondatori possono essere esclusi con delibera adottata dalla maggioranza assoluta del Consiglio dei Fondatori.
Art. 10 ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione: – il Consiglio dei Fondatori – il Consiglio di Amministrazione – il Presidente – il Segretario Generale – il Comitato Scientifico – il Collegio dei Revisori dei Conti – l'Assemblea di partecipazione.
Art. 11 CONSIGLIO DEI FONDATORI
II Consiglio dei Fondatori é l'organo al quale é riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'art. 9, secondo comma. La veste di membro del Consiglio dei Fondatori non é incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, di Segretario Generale e di Direttore del Centro Studi e del Centro Interventi Sociali della Fondazione.
Il Consiglio dei Fondatori ha il compito di:
a. nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, i membri del Consiglio di Amministrazione;
b. stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 7, 8 e 9 possano divenire Aderenti, Sostenitori, Fondatori;
c. stabilire, con regolamento interno da adottarsi, i criteri per l'eventuale elezione da parte dell'Assemblea di partecipazione di membri del Consiglio di Amministrazione;
d. procedere all'attribuzione della qualifica di fondatore ed alla sua esclusione a norma del disposto dell'art. 9 del presente Statuto;
e. determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
f. nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
g. approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
h. approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
i. deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
j. deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
k. svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto. Il Consiglio dei Fondatori ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.
Le riunioni del Consiglio dei Fondatori sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
Il Consiglio si riunisce una volta all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri. Il Consiglio dei Fondatori é convocato dal Presidente della Fondazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi a ciascun Fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o e-mail inviati con tre giorni di preavviso.
Nel caso di impossibilità ad intervenire alle riunioni del Consiglio, ciascun membro può delegare altro membro. Non é previsto limite di numero di deleghe per ciascun delegato, né obblighi di forma per delega. Il Consiglio é validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza semplice. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, é richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri aventi diritto. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Delle adunanze del Consiglio é redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario Generale.
Art. 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione é composto fino ad un massimo di diciotto membri, compreso il Presidente eletto dal Consiglio dei Fondatori. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, previa contestazione dell'addebito e con possibilità di discolparsi dinanzi allo stesso Consiglio.
In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio dei Fondatori deve provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. II Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a: – nominare il Comitato Scientifico; – nominare il Presidente del Comitato Scientifico; – formulare proposte al Consiglio dei fondatori sulle linee generali dell'attività della Fondazione e sui relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3; – predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; – deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili; – nominare gli Aderenti e Sostenitori, di cui agli artt. 7 e 8 del presente Statuto; – proporre eventuali modifiche statutarie; – nominare il Segretario generale della Fondazione, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto; – svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto; – istituire, su proposta del Segretario Generale, il Centro Studi ed il Centro di Interventi sociali di cui all'articolo 2 del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può nominare un Comitato Esecutivo a cui delegare proprie attribuzioni, composto oltre che dal Presidente della Fondazione, da due membri, da scegliere tra i Consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o e-mail inviati con tre giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. II Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione é valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza semplice dei voti dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'analogo libro delle Società per Azioni.
Il Presidente della Fondazione é anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Egli viene nominato dal Consiglio dei Fondatori. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e revocandoli.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, comunque, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Egli inoltre, in accordo con il Segretario Generale, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.
Il Segretario Generale é nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico. Il Segretario Generale é il responsabile operativo dell'attività della Fondazione.
In particolare, il Segretario Generale: – provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; – dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.
II Comitato scientifico é organo consultivo della Fondazione ed é composto da membri scelti dal Consiglio di Amministrazione, in numero non inferiore ad otto e non superiore a quaranta, tra le personalità distintesi nei campi di attività di cui all'art. 2. I componenti il Comitato scientifico durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
I componenti il Comitato scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del biennio. E' componente di diritto del Comitato scientifico, con funzioni di Segretario, il Direttore del Centro Studi della Fondazione.
Art. 18 COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO Il Comitato Scientifico, in particolare, ha il compito di:
- studiare, concepire, ovvero coadiuvare, con funzione consultiva, le strategie ed i programmi generali della Fondazione;
- segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;
- collaborare alla definizione della politica culturale della Fondazione;
- esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.
Tale organo può intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della Fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione dell'attività di quest'ultima.
Art. 19 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 20 ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
L'Assemblea di Partecipazione é costituita dagli aderenti e dai sostenitori, e si riunisce almeno una volta all'anno.
Essa é validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo. L'Assemblea é presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna parte interessata ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Roma.
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio dei Fondatori, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero affini di pubblica utilità.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.